Golden Power: disciplina, procedura e casi applicativi
1. Origine e finalità
Il “Golden Power” è l’insieme dei poteri speciali attribuiti al Governo italiano per tutelare gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della sicurezza di infrastrutture e tecnologie strategiche.
La disciplina è contenuta principalmente in:
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D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in L. 11 maggio 2012 n. 56 (“Norme in materia di poteri speciali negli assetti societari”);
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D.P.R. 25 marzo 2014 n. 86, che regola la procedura di notifica;
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D.P.C.M. 6 agosto 2014 n. 108, per il settore della difesa e sicurezza nazionale;
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D.P.C.M. 179/2020, che definisce il perimetro dei settori di rilevanza strategica nei settori energia, trasporti e comunicazioni;
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D.L. 105/2019 (convertito in L. 133/2019), che ha istituito il “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”;
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D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), che ha ampliato temporaneamente l’ambito anche a PMI e settori ad alta tecnologia, poi stabilizzato con il D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina).
- RELAZIONE CONCERNENTE L’ATTIVITÀ SVOLTA SULLA BASE DEI POTERI SPECIALI SUGLI ASSETTI SOCIETARI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA NAZIONALE, NONCHÉ PER LE ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA NEI SETTORI DELL’ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI (anno 2024)
2. Ambito di applicazione
Il Golden Power si applica a operazioni che comportano cambiamenti di controllo, proprietà o disponibilità relativi a:
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Attivi strategici nei settori energia, trasporti, comunicazioni (art. 2 D.L. 21/2012);
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Beni e rapporti di rilevanza strategica per la difesa e sicurezza nazionale (art. 1 D.L. 21/2012);
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Tecnologie critiche (AI, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, spazio, difesa, energia nucleare, sanità, alimentare, finanziario), individuate con art. 4 Reg. (UE) 2019/452 e recepite in Italia tramite D.P.C.M. 179/2020.
Anche le PMI o le società non quotate possono rientrare se gestiscono componenti o servizi strategici, ad esempio nella filiera della difesa o in infrastrutture digitali.
3. Le operazioni soggette a notifica
Sono obbligatorie le notifiche preventive (art. 2, comma 2, D.L. 21/2012) nei seguenti casi:
a) Difesa e sicurezza nazionale
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Acquisizioni di partecipazioni in società che operano nel settore difesa o sicurezza;
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Delibere, atti o operazioni che comportano mutamenti nella titolarità, controllo o disponibilità di beni strategici (es. impianti, tecnologie, brevetti).
b) Altri settori strategici (energia, trasporti, comunicazioni, alta tecnologia)
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Acquisizioni, anche parziali, di partecipazioni che determinano il controllo o l’influenza significativa (art. 2, co. 5);
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Fusioni, scissioni o trasferimenti d’azienda che incidano sugli asset strategici;
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Cessione di contratti, licenze o tecnologie con impatto sulla sicurezza o continuità dei servizi essenziali.
c) Operazioni infragruppo o extra-UE
Anche operazioni infragruppo possono essere soggette a notifica se comportano modifiche del controllo societario a livello di holding.
Le acquisizioni da parte di soggetti extra-UE sono sempre soggette a controllo, anche per partecipazioni inferiori al 10% (art. 4, Reg. UE 2019/452).
4. La procedura di notifica
a) Soggetto obbligato
L’obbligo di notifica grava sull’impresa interessata o sull’acquirente (art. 2, co. 2 D.L. 21/2012).
b) Destinatario
La notifica va trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA), tramite la piattaforma dedicata o PEC istituzionale.
c) Contenuti minimi della notifica
Previsti dall’art. 2 del D.P.R. 86/2014, devono includere:
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dati identificativi delle società coinvolte;
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descrizione dell’operazione;
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analisi del controllo e delle partecipazioni dirette/indirette;
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impatto su sicurezza nazionale e settori strategici;
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documenti societari (delibere, patti, contratti, ecc.).
d) Tempi procedurali
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Entro 45 giorni dal ricevimento, il Governo può:
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non esercitare i poteri speciali → operazione libera;
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autorizzare con condizioni o prescrizioni;
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vietare l’operazione, motivando con rischio per la sicurezza nazionale.
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Il termine può essere sospeso in caso di richiesta integrazioni o informazioni (art. 3 D.P.R. 86/2014).
e) Effetti
Fino alla conclusione del procedimento, l’operazione non può essere perfezionata.
In caso di violazione, gli atti sono nulli (art. 2, co. 6), e si applicano sanzioni pecuniarie fino al doppio del valore dell’operazione (art. 4-bis D.L. 21/2012).
5. Poteri speciali del Governo
Ai sensi dell’art. 1, co. 1 e 2 del D.L. 21/2012, il Governo può:
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imporre specifiche condizioni sull’assetto proprietario o sulla governance;
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opporsi all’acquisto o alla delibera;
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vigilare sull’esecuzione delle prescrizioni;
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revocare o modificare il provvedimento in caso di mutamenti sostanziali.
6. Schema operativo sintetico
| Fase | Attività | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| 1 | Verifica del settore strategico e della tipologia di operazione | Art. 1–2 D.L. 21/2012; D.P.C.M. 179/2020 |
| 2 | Identificazione soggetti obbligati | Art. 2, co. 2 |
| 3 | Raccolta dati e predisposizione documentazione | D.P.R. 86/2014, art. 2 |
| 4 | Invio notifica alla PCM – DICA | D.P.R. 86/2014, art. 3 |
| 5 | Fase istruttoria e eventuali richieste di integrazione | D.P.R. 86/2014, art. 4 |
| 6 | Decisione (autorizzazione, prescrizioni, veto) | D.L. 21/2012, art. 1–2 |
| 7 | Archiviazione e vigilanza | D.L. 21/2012, art. 4-bis |
7. Considerazioni pratiche
Ogni pratica di Golden Power richiede una mappatura preliminare accurata, che includa:
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la catena societaria completa (anche estera);
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la natura dei beni o servizi coinvolti;
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eventuali rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione o con soggetti operanti in settori critici;
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la tracciabilità dei flussi decisionali interni.
Un errore di valutazione può comportare ritardi di mesi o, nei casi più gravi, l’annullamento dell’operazione e sanzioni.
Per questo motivo, la fase di autovalutazione preventiva (pre-notifica informale alla PCM) è spesso la strategia più prudente.
8. Conclusione
Il Golden Power non è un ostacolo agli investimenti, ma uno strumento di governance sovrana che garantisce equilibrio tra libertà di mercato e sicurezza nazionale.
Per chi opera in settori sensibili, conoscerne la procedura e i riferimenti normativi è essenziale non solo per evitare sanzioni, ma per costruire operazioni trasparenti e sostenibili nel lungo periodo.

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