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Golden Power: disciplina, procedura e casi applicativi

1. Origine e finalità

Il “Golden Power” è l’insieme dei poteri speciali attribuiti al Governo italiano per tutelare gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della sicurezza di infrastrutture e tecnologie strategiche.

La disciplina è contenuta principalmente in:


2. Ambito di applicazione

Il Golden Power si applica a operazioni che comportano cambiamenti di controllo, proprietà o disponibilità relativi a:

  • Attivi strategici nei settori energia, trasporti, comunicazioni (art. 2 D.L. 21/2012);

  • Beni e rapporti di rilevanza strategica per la difesa e sicurezza nazionale (art. 1 D.L. 21/2012);

  • Tecnologie critiche (AI, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, spazio, difesa, energia nucleare, sanità, alimentare, finanziario), individuate con art. 4 Reg. (UE) 2019/452 e recepite in Italia tramite D.P.C.M. 179/2020.

Anche le PMI o le società non quotate possono rientrare se gestiscono componenti o servizi strategici, ad esempio nella filiera della difesa o in infrastrutture digitali.


3. Le operazioni soggette a notifica

Sono obbligatorie le notifiche preventive (art. 2, comma 2, D.L. 21/2012) nei seguenti casi:

a) Difesa e sicurezza nazionale

  • Acquisizioni di partecipazioni in società che operano nel settore difesa o sicurezza;

  • Delibere, atti o operazioni che comportano mutamenti nella titolarità, controllo o disponibilità di beni strategici (es. impianti, tecnologie, brevetti).

b) Altri settori strategici (energia, trasporti, comunicazioni, alta tecnologia)

  • Acquisizioni, anche parziali, di partecipazioni che determinano il controllo o l’influenza significativa (art. 2, co. 5);

  • Fusioni, scissioni o trasferimenti d’azienda che incidano sugli asset strategici;

  • Cessione di contratti, licenze o tecnologie con impatto sulla sicurezza o continuità dei servizi essenziali.

c) Operazioni infragruppo o extra-UE

Anche operazioni infragruppo possono essere soggette a notifica se comportano modifiche del controllo societario a livello di holding.
Le acquisizioni da parte di soggetti extra-UE sono sempre soggette a controllo, anche per partecipazioni inferiori al 10% (art. 4, Reg. UE 2019/452).


4. La procedura di notifica

a) Soggetto obbligato

L’obbligo di notifica grava sull’impresa interessata o sull’acquirente (art. 2, co. 2 D.L. 21/2012).

b) Destinatario

La notifica va trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo (DICA), tramite la piattaforma dedicata o PEC istituzionale.

c) Contenuti minimi della notifica

Previsti dall’art. 2 del D.P.R. 86/2014, devono includere:

  1. dati identificativi delle società coinvolte;

  2. descrizione dell’operazione;

  3. analisi del controllo e delle partecipazioni dirette/indirette;

  4. impatto su sicurezza nazionale e settori strategici;

  5. documenti societari (delibere, patti, contratti, ecc.).

d) Tempi procedurali

  • Entro 45 giorni dal ricevimento, il Governo può:

    1. non esercitare i poteri speciali → operazione libera;

    2. autorizzare con condizioni o prescrizioni;

    3. vietare l’operazione, motivando con rischio per la sicurezza nazionale.

  • Il termine può essere sospeso in caso di richiesta integrazioni o informazioni (art. 3 D.P.R. 86/2014).

e) Effetti

Fino alla conclusione del procedimento, l’operazione non può essere perfezionata.
In caso di violazione, gli atti sono nulli (art. 2, co. 6), e si applicano sanzioni pecuniarie fino al doppio del valore dell’operazione (art. 4-bis D.L. 21/2012).


5. Poteri speciali del Governo

Ai sensi dell’art. 1, co. 1 e 2 del D.L. 21/2012, il Governo può:

  • imporre specifiche condizioni sull’assetto proprietario o sulla governance;

  • opporsi all’acquisto o alla delibera;

  • vigilare sull’esecuzione delle prescrizioni;

  • revocare o modificare il provvedimento in caso di mutamenti sostanziali.


6. Schema operativo sintetico

Fase Attività Riferimento normativo
1 Verifica del settore strategico e della tipologia di operazione Art. 1–2 D.L. 21/2012; D.P.C.M. 179/2020
2 Identificazione soggetti obbligati Art. 2, co. 2
3 Raccolta dati e predisposizione documentazione D.P.R. 86/2014, art. 2
4 Invio notifica alla PCM – DICA D.P.R. 86/2014, art. 3
5 Fase istruttoria e eventuali richieste di integrazione D.P.R. 86/2014, art. 4
6 Decisione (autorizzazione, prescrizioni, veto) D.L. 21/2012, art. 1–2
7 Archiviazione e vigilanza D.L. 21/2012, art. 4-bis

7. Considerazioni pratiche

Ogni pratica di Golden Power richiede una mappatura preliminare accurata, che includa:

  • la catena societaria completa (anche estera);

  • la natura dei beni o servizi coinvolti;

  • eventuali rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione o con soggetti operanti in settori critici;

  • la tracciabilità dei flussi decisionali interni.

Un errore di valutazione può comportare ritardi di mesi o, nei casi più gravi, l’annullamento dell’operazione e sanzioni.
Per questo motivo, la fase di autovalutazione preventiva (pre-notifica informale alla PCM) è spesso la strategia più prudente.


8. Conclusione

Il Golden Power non è un ostacolo agli investimenti, ma uno strumento di governance sovrana che garantisce equilibrio tra libertà di mercato e sicurezza nazionale.
Per chi opera in settori sensibili, conoscerne la procedura e i riferimenti normativi è essenziale non solo per evitare sanzioni, ma per costruire operazioni trasparenti e sostenibili nel lungo periodo.

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